Art. 15 - Tutela della proprietà intellettuale

Art. 15 - Tutela della proprietà intellettuale

I componenti della comunità universitaria rifiutano lo sfruttamento della ricerca a fini privati, o l’occultamento dei suoi risultati, allo scopo di trarne vantaggio personale; rinunciano, altresì, a mantenere segreti, in contrasto con gli interessi dell’Ateneo alla brevettazione, alla pubblica circolazione delle idee e alla diffusione della conoscenza.

I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme e degli accordi, in materia di proprietà industriale e intellettuale.
In particolare, le invenzioni sviluppate all’interno dell’Università, o con l'ausilio di personale, materiali, strumentazioni o altre strutture, così come gli esiti di ricerche e studi che potrebbero condurre a risultati brevettabili, devono essere divulgati nel rispetto delle norme e degli accordi in materia.

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