Art. 16 - Conflitto di interessi

Art. 16 - Conflitto di interessi

Ricorre un conflitto di interessi, quando un appartenente alla comunità universitaria, a esclusione degli studenti non investiti di incarico istituzionale, si ponga in potenziale o effettivo contrasto con l’interesse dell’Ateneo.
Il conflitto può riguardare anche le relazioni con enti di formazione o di ricerca scientifica, sia pubblici sia privati, ovvero con università potenzialmente concorrenti.
L’interesse privato, non necessariamente di natura economica, è tale quando si tratti di:
- interesse personale dell’appartenente alla comunità;
- interesse del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il quarto grado;
- interesse di persone giuridiche o enti, di cui un componente della comunità abbia il controllo, o possegga una quota significativa di partecipazione, o con cui abbia rapporti di interesse di qualsivoglia genere;
- interesse di terzi, qualora ne possa consapevolmente derivare un vantaggio a un componente dell’Università.
Il componente della comunità universitaria, che in una determinata attività o circostanza, venga a trovarsi in conflitto d’interessi con l’Ateneo, ne informa tempestivamente il responsabile dell’organo, della struttura o dell’ufficio di appartenenza, astenendosi, in ogni caso, da atti, deliberazioni o azioni in merito.

admin