Art. 3 - Funzioni

Art. 3 - Funzioni

Il Comitato affronta, per quanto non rientra nelle competenze dei Comitati etici previsti per legge in ambiti specifici, quali la sanità, tematiche bioetiche connesse e pertinenti alla ricerca in generale, incluse la ricerca ed assistenza in ambito sanitario, con particolare attenzione alla formazione del personale, la sperimentazione in vitro ed in vivo, la trasformazione e modificazione genetica dei prodotti animali e agricoli, nonché le corrispondenti tematiche socio-giuridiche di carattere etico e deontologico.

Il Comitato è organo di supporto tecnico scientifico dell’Ateneo in merito all’eticità delle scelte in tema sanitario e biologico, comprendendo in particolare:

- una funzione formativa, in forza della quale ispira e promuove momenti di analisi, di informazione e di sensibilizzazione etica del personale attraverso incontri, seminari, gruppi di studio ed organizzazione di attività didattiche opzionali;

- una funzione consultiva, che si esprime nella formulazione di pareri motivati, su richiesta del Rettore e del Senato Accademico, in merito a quesiti di bioetica e di deontologia professionale con particolare riguardo alle problematiche previste dalla normativa vigente per la sperimentazione biomedica non ricompresa nelle attribuzioni dei Comitati etici Aziendali.

Nel rispetto della dignità della persona ed in funzione della sua valorizzazione, nonché nel rispetto della segretezza sugli atti connessi alla sua attività, su richiesta dei soggetti interessati, sia interni all’Ateneo che esterni, qualora ne ricorrano i presupposti di legittimità, il Comitato si pronuncia sugli aspetti etici delle attività e delle sperimentazioni realizzate in Ateneo o in strutture con esso convenzionate, e per argomenti non rientranti tra quelli che le disposizioni di legge vigenti attribuiscono per competenza ai Comitati etici delle Aziende Sanitarie od Ospedaliero-Universitarie attivati nell’ambito territoriale.

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