Art. 4 - Composizione
Art. 4 - ComposizioneIl Comitato è composto da 5 membri, viene designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore che ne indica anche il Presidente, e nominato con decreto rettorale.
Il Comitato dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un massimo di due mandati consecutivi.
Il Comitato può nominare specifici Gruppi di studio e di lavoro, con il compito di istruire le singole pratiche e proposte di iniziative e di svolgere i lavori preparatori dell’attività consultiva, propositiva, formativa e di ricerca del Comitato medesimo.
Tutti i componenti del Comitato sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.
Le funzioni di membro del Comitato sono gratuite.