ART. 5 - Funzionamento e convocazione

ART. 5 - Funzionamento e convocazione

Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all’assolvimento delle sue funzioni, secondo un calendario programmato delle riunioni. Il Comitato viene convocato dal Presidente di propria iniziativa e, nel caso di gravi motivate urgenze, su richiesta di uno qualsiasi dei componenti.

La convocazione avviene, per posta, fax o posta elettronica, almeno una settimana prima della riunione. La documentazione relativa all’ordine del giorno sarà consultabile presso l’Ufficio di segreteria.

La natura consultiva del Comitato implica che i pareri formulati non abbiano carattere vincolante e, comunque, non esimano l’operatore che li ha richiesti dalle responsabilità proprie della funzione svolta.

Per lo svolgimento della sua attività e di quella dei Gruppi di studio e di lavoro il Comitato si doterà di specifiche procedure operative.

I membri del Comitato devono firmare annualmente una dichiarazione sui propri possibili conflitti di interesse, come richiesto dalla normativa vigente per i Comitati etici accreditati presso l’AIFA, che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto, attuale o pregresso, quali, ad esempio, il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione, rapporti di dipendenza con lo sperimentatore, rapporti di consulenza con le aziende interessate o cointeressate.

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