Art. 9 - Decadenza dei membri

Art. 9 - Decadenza dei membri

In considerazione delle particolari funzioni e della peculiarità dell’incarico, ogni membro deve assicurare la partecipazione alle riunioni e non può delegare altri in proprio luogo.

I casi di decadenza, dimissioni e sostituzioni dei componenti del Comitato sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

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