Art. 5 - Direttori di tesi

Art. 5 - Direttori di tesi

Art. 5 – Direttori di tesi

1. Durante la preparazione della tesi il dottorando deve essere seguito da due Direttori di tesi, uno per ciascun Ateneo.
2. I Direttori di tesi devono essere docenti o ricercatori universitari, in servizio nel periodo che va dal momento della stipula della convenzione di co-tutela fino alla conclusione del percorso di ricerca del dottorando. I Direttori di tesi (per parte italiana) devono far parte del Collegio dei Docenti della Scuola.

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