Art. 6 - Esame finale e rilascio del titolo

Art. 6 - Esame finale e rilascio del titolo

1. L’esame finale deve svolgersi in un’unica sede in presenza di una Commissione paritetica, approvata da entrambi gli atenei su proposta dei collegi dei docenti interessati e in conformità con i rispettivi regolamenti.
2. Al dottorando in co-tutela verrà rilasciato da entrambe le istituzioni un doppio titolo riconosciuto dai paesi interessati, con menzione della co-tutela.
3. Le spese dell’esame finale sono a carico dell’istituzione a cui il dottorando versa le tasse.

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