Art. 2 - Definizioni
Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per Regolamento didattico di Ateneo (RDA): l’insieme delle norme che disciplinano gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio;
b) per Regolamento didattico di corso di studio: l’insieme delle norme, stabilite dalla singola struttura didattica competente, che disciplinano l’organizzazione delle attività didattiche specifiche del singolo corso di studio;
c) per ordinamento didattico di un corso di studio: l’insieme di obiettivi e attività formative che caratterizzano lo specifico corso di studio;
d) per corsi di studio di primo livello: i corsi di laurea;
per corsi di studio di secondo livello: i corsi di laurea specialistica/magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
e) per curriculum: l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
f) per credito formativo universitario (CFU): la misura dell’impegno complessivo richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
g) per struttura didattica competente: il Dipartimento e il Consiglio del Corso di studio, ove istituito.
h) per coorte: l’insieme degli studenti che risultano iscritti al primo anno di corso per l’anno accademico di riferimento.