Art. 3 - Accesso ai corsi di studio

Art. 3 - Accesso ai corsi di studio

1. L'accesso ai corsi di studio è regolato dalle norme vigenti e da quanto previsto nei singoli ordinamenti e relativi Regolamenti didattici, nel rispetto della programmazione nazionale e locale.
2. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio, fatta salva la possibilità di sospendere la carriera per i casi di cui all’art. 22 (Sospensione degli studi). Detta incompatibilità non si applica ai corsi attivati presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della normativa vigente in materia.
3. A chi è già in possesso di un titolo universitario è consentita l’immatricolazione ad un altro corso di studio dalla stessa classe purché si differenzi per obiettivi formativi specifici.

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