Art. 4 - Ammissione studenti con titoli di studio esteri

Art. 4 - Ammissione studenti con titoli di studio esteri

Per gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero l'ammissione al primo anno dei corsi di studio è subordinata all’idoneità dei titoli stessi. Tale idoneità è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali vigenti e dalle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti stranieri. Per l’ammissione alle lauree magistrali le strutture didattiche competenti possono prevedere ulteriori requisiti.

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