Art. 5 - Immatricolazione
Art. 5 - Immatricolazione1. La domanda di immatricolazione ad un corso di studio, unitamente alla ricevuta del pagamento della prima rata di tasse e contributi, deve essere presentata ai competenti uffici nel periodo stabilito annualmente dal Senato Accademico per i corsi ad accesso libero o nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli ad accesso programmato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla documentazione amministrativa.
2. Nel caso di corsi di studio istituiti come interclasse lo studente deve indicare al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione all’ultimo anno.