Art. 7 - Riconoscimento di carriera svolta all’estero

Art. 7 - Riconoscimento di carriera svolta all’estero

1. Gli studenti che abbiano svolto studi all'estero anche senza aver conseguito il previsto titolo finale, possono richiedere il riconoscimento totale o parziale degli stessi producendo l'opportuna documentazione.
2. Le strutture didattiche competenti deliberano il riconoscimento dei crediti ed eventualmente l'iscrizione ad anni successivi al primo secondo le modalità previste dall'articolo 6.

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