Art. 8 - Tasse e contributi

Art. 8 - Tasse e contributi

1. Gli importi delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ad un corso di studio sono determinati annualmente dal Consiglio d’Amministrazione e sono resi noti mediante l’apposito Manifesto, che ne specifica le modalità di pagamento.
2. Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può: sostenere esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera; non può inoltre ottenere certificati relativi all’anno in cui risulti in difetto.

3. Lo studente che ha ottenuto l’iscrizione ad un anno di corso non ha diritto alla restituzione delle tasse o dei contributi pagati. Allo stesso modo non ha diritto alla restituzione dei contributi pagati chi ha presentato domanda di immatricolazione ad un corso di studio essendo in possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti per quel corso.

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