Art. 11 - Frequenza
Art. 11 - Frequenza1. Gli studenti sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni e laboratori in base a quanto previsto dai Regolamenti dei corsi di studio e dalla normativa vigente.
2. Le strutture didattiche competenti definiscono le modalità di accertamento della frequenza.
3. Nei corsi di studio che prevedono l’accertamento della frequenza obbligatoria, al termine di ciascuna attività formativa il docente responsabile dell’attività comunica all’ufficio competente, anche per via telematica, i dati relativi alla frequenza di ciascuno studente iscritto all’attività formativa, ai fini del loro l’inserimento nella carriera dello studente. In assenza della suddetta comunicazione, l’obbligo di frequenza si presume assolto per tutti gli studenti iscritti all’attività formativa e tale informazione è inserita d’ufficio nella carriera.
4. Nel caso di corsi di studio a numero programmato il Regolamento dei corsi di studio può limitare la frequenza ai soli studenti iscritti allo stesso.
5. Gli studenti rappresentanti in organi ufficiali dell’Ateneo possono chiedere l’esenzione dalla frequenza in occasione delle sedute ufficiali di tali organi.