Art. 13 - Iscrizione in qualità di fuori corso, ripetente e condizionato
Art. 13 - Iscrizione in qualità di fuori corso, ripetente e condizionato1. Lo studente viene iscritto fuori corso quando:
- pur avendo frequentato tutte le attività formative previste dal Regolamento del suo corso di studio, non abbia acquisito tutti i CFU previsti (fuori corso dell’ultimo anno);
- richieda l’iscrizione dopo uno o più anni di mancata iscrizione agli studi (fuori corso per gli anni di interruzione).
2. Lo studente viene iscritto ripetente quando, pur avendo seguito il corso di studio per l’intera sua durata, non abbia acquisito tutte le frequenze previste.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere degli sbarramenti per l’iscrizione agli anni successivi. Per i corsi che prevedono uno sbarramento, lo studente che non ha superato gli esami o conseguito i crediti relativi agli insegnamenti previsti dal Regolamento didattico, lo studente viene iscritto:
- fuori corso qualora, pur avendo acquisito tutte le frequenze previste per un determinato anno, non abbia acquisito tutti i CFU necessari per l’iscrizione all’anno successivo (fuori corso intermedio);
- ripetente qualora non abbia acquisito tutte le frequenze previste per un determinato anno (ripetente intermedio).
4. Gli studenti che all’atto dell’iscrizione non hanno ancora i requisiti richiesti dal Regolamento del corso di studio (regole di sbarramento), sono iscritti condizionatamente all’anno di corso successivo. L’iscrizione condizionata è regolarizzata d’ufficio, entro il termine stabilito dalla struttura didattica di riferimento, quando lo studente abbia soddisfatto le condizioni richieste. In difetto delle indicate condizioni lo studente è iscritto fuori corso.
5. Lo studente fuori corso non ha obbligo di frequenza e può sostenere esami anche nei periodi in cui si tengono le lezioni, secondo le modalità previste dalle rispettive strutture didattiche.