Art. 15 - Piani di studio
Art. 15 - Piani di studio1. I piani di studio sono redatti in conformità ai criteri previsti dai Regolamenti dei corsi di studio e dalla normativa vigente (piani standard). Negli stessi Regolamenti sono stabiliti i criteri per l'approvazione dei piani di studio individuali degli studenti, che prevedano integrazioni o modifiche dei piani standard.
2. La presentazione dei piani di studio, ove prevista, avviene entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico.
3. La struttura didattica competente può approvare piani di studio con un numero di CFU superiore a quelli previsti per il conseguimento del titolo, per un massimo di 6 CFU per tutti i corsi di studio, al fine di evitare frazionamenti di attività didattiche e la collocazione dei relativi CFU in soprannumero.
4. Non possono essere sostenuti esami non previsti nel piano degli studi pena la nullità.