Art. 17 - Attività didattiche in soprannumero

Art. 17 - Attività didattiche in soprannumero

1. Gli studenti già iscritti all’Università degli studi di Trieste possono aggiungere al loro piano di studi attività didattiche in soprannumero senza alcun onere aggiuntivo fino ad un massimo di 18 CFU per le lauree, 12 CFU per le lauree magistrali, 30/36 CFU per le lauree magistrali a ciclo unico a 5/6 anni. Oltre questo limite le richieste devono essere autorizzate dalla struttura didattica competente, così come le richieste degli studenti iscritti fuori corso, che devono essere motivate. Per gli insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato la richiesta è subordinata alla preventiva valutazione da parte delle strutture didattiche dei relativi corsi.
2. Le votazioni degli esami relativi alle attività didattiche in soprannumero non concorrono a formare la media degli esami previsti dal corso di studio, né le attività didattiche già sostenute in soprannumero possono essere inserite successivamente nel piano di studi.

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