Art. 18 - Passaggio di corso di studio

Art. 18 - Passaggio di corso di studio

1. Lo studente può passare da uno ad altro corso di studio presentando domanda di passaggio nel rispetto dei termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici. In ogni caso lo studente deve possedere il titolo di studio prescritto ovvero i requisiti necessari per l'iscrizione al nuovo corso di studio. Per i passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato si fa riferimento agli appositi bandi. Per tutti gli altri corsi si fa riferimento ai Regolamenti dei corsi di studio.
2. Lo studente può richiedere il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti e/o della frequenza dei corsi di insegnamento seguiti nella carriera precedente, ritenuti coerenti con il nuovo percorso di studi dalla struttura didattica competente, che delibera in merito seduta stante, salvo quanto previsto dall’art. 3 c. 9 dei Decreti ministeriali di definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio del 16 marzo 2007. Lo studente che non richiede riconoscimento di crediti e/o di frequenze sarà iscritto d'ufficio al primo anno.
3. All’atto della domanda di passaggio, lo studente è tenuto al versamento della prima rata delle tasse per il nuovo anno accademico, dell’indennità di passaggio ove prevista, nonché a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
4. Lo studente che ha presentato domanda di passaggio può sostenere esami e compiere altri atti di carriera a decorrere dalla data della relativa deliberazione della struttura didattica competente o dell’iscrizione, qualora la stessa avvenga d’ufficio.

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