Art. 21 - Procedure
Art. 21 - Procedure1. Le deliberazioni relative alle carriere degli studenti sono assunte dalle strutture didattiche competenti entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte del competente ufficio. Tali deliberazioni sono immediatamente esecutive e comunicate all’interessato dalla Segreteria studenti entro 30 giorni dal ricevimento della delibera.
2. Lo studente può presentare al Rettore una richiesta di revisione delle predette deliberazioni al massimo entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Il Rettore decide con provvedimento definitivo, udito il parere della struttura didattica competente.