Art. 23 - Interruzione degli studi

Art. 23 - Interruzione degli studi

1. Lo studente, che non prende iscrizione per uno o più anni accademici interrompe gli studi. Qualora intenda riprendere gli studi deve chiedere l’iscrizione al nuovo anno accademico e la ricognizione per gli anni di mancata iscrizione.
2. Per ciascun anno di ricognizione lo studente è tenuto a pagare, entro i termini previsti per l'iscrizione, il relativo contributo nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione e riportata nel Manifesto tasse.
3. Lo studente può riprendere gli studi nel corso originario purché siano ancora attivi gli anni di corso che gli rimangono da frequentare. Qualora il corso di studio originario non sia più attivo lo studente può optare per l’iscrizione ad altro corso di studio.

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