Art. 24 - Decadenza

Art. 24 - Decadenza

1. Lo studente che non acquisisce crediti per cinque anni accademici consecutivi decade dalla qualità di studente, salvo diverse disposizioni stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Non incorre in decadenza lo studente in debito della sola prova finale.
3. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe qualora lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di studio prima di essere incorso nella decadenza stessa.
4. Lo studente decaduto può richiedere la valutazione della carriera pregressa ai fini di una nuova immatricolazione. Le strutture didattiche competenti valutano il riconoscimento delle attività formative già sostenute, anche in considerazione dell’obsolescenza dei contenuti didattici e possono concedere l’abbreviazione di carriera di cui all’art. 6. La richiesta deve essere presentata prima dell'immatricolazione, entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico.
5. Lo studente decaduto che intende immatricolarsi recuperando gli esami della carriera pregressa è tenuto al versamento di quanto previsto dal Manifesto tasse.

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