Art. 25 - Rinuncia agli studi

Art. 25 - Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare agli studi in qualunque momento della sua carriera universitaria senza obbligo di versamento di eventuali tasse arretrate, né diritto a rimborsi di eventuali tasse versate. La rinuncia comporta la perdita dello status di studente.
2. Lo studente che inizia una nuova carriera può presentare apposita domanda di valutazione delle attività formative precedentemente acquisite versando il contributo stabilito annualmente nel Manifesto tasse. E’ inoltre tenuto a regolarizzare eventuali tasse arretrate relative alla carriera precedente, fino all’ultimo anno di iscrizione.
La richiesta deve essere presentata prima dell'immatricolazione, entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico.
Lo studente può richiedere l’iscrizione al medesimo corso di studi a partire dall'anno accademico successivo alla data della rinuncia.

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