Art. 26 - Calendario didattico

Art. 26 - Calendario didattico

1. Le strutture didattiche competenti definiscono il numero degli appelli d’esame e i periodi in cui gli appelli sono effettuati, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.
2. La struttura didattica competente indice almeno tre sessioni d’esame per un totale complessivo di almeno sei appelli d’esame, di cui almeno due appelli nella prima e seconda sessione ed almeno un appello nella terza. Le strutture didattiche sono tenute a prevedere forme di coordinamento nella definizione degli appelli d’esame che garantiscano la loro distribuzione omogenea.
L'intervallo fra due appelli successivi dello stesso esame deve essere di almeno due settimane.
Compatibilmente con le esigenze didattico-organizzative delle singole strutture didattiche competenti, la prima sessione va da novembre a marzo, la seconda sessione da aprile ad agosto, la terza sessione da settembre ad ottobre. La sessione straordinaria dell’anno precedente coincide con la prima sessione dell’anno in corso. Salvo diversa disposizione delle strutture didattiche competenti la calendarizzazione degli appelli non può coincidere con il periodo di svolgimento delle lezioni, per gli studenti in corso che abbiano i relativi insegnamenti nel proprio piano degli studi. È consentito alle strutture didattiche prevedere appelli straordinari, anche durante lo svolgimento delle lezioni, dedicati a studenti fuori corso o che abbiano completato gli anni previsti di frequenza degli insegnamenti o di studenti in particolari condizioni così come individuati dal Senato Accademico.
3. Le strutture didattiche competenti sono tenute a pubblicare le date degli appelli con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio di ogni sessione.
4. In ciascuna sessione lo studente in regola con l’iscrizione può sostenere tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza e dell’eventuale assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi previsti dal Regolamento didattico del Corso di studio, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 27 c. 8 in tema di ripetizione.

admin