Art. 28 - Commissione esami di profitto

Art. 28 - Commissione esami di profitto

1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno due membri: il titolare/responsabile didattico del corso d’insegnamento o uno dei titolari/responsabili didattici nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, con funzioni di presidente della Commissione, e un altro docente della medesima o di disciplina affine, o un cultore della materia nominato dal Dipartimento. In caso di assenza del titolare dell’insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dal Direttore del Dipartimento ad altro docente. La eventuale ripartizione del lavoro della Commissione d'esame in sottocommissioni, formate da almeno due membri, si svolge per iniziativa del Presidente della Commissione e sotto la sua responsabilità.
2. E’ cura della Commissione di esame assicurare l’omogeneità delle prove e dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.
3. La Commissione d’esame esprime il proprio giudizio senza aver esaminato le votazioni riportate dal candidato negli esami precedenti.
4. La firma, anche in formato digitale, del Presidente della Commissione sul verbale attesta il regolare svolgimento e l’esito dell’esame.
5. I docenti, presidenti di Commissioni di esami di profitto, nelle more dell’adozione della firma digitale, devono far pervenire i processi verbali di tali esami alla Segreteria studenti entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun appello.

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