Art. 31 - Commissioni esame prova finale

Art. 31 - Commissioni esame prova finale

1. Le Commissioni per la prova finale sono nominate dai Direttori del Dipartimento e sono composte da almeno tre membri per i corsi di laurea e da almeno cinque membri per i corsi di laurea specialistica/magistrale, fatte salve diverse disposizioni normative.
2. Sono nominate dai Direttori del Dipartimento anche le Commissioni per la prova finale di studenti iscritti a corsi ante riforma fermo restando la composizione prevista dall’art. 42 del Regolamento studenti, approvato con Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
3. Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti ordinari, i professori a contratto, i professori supplenti di altri Dipartimenti dell’Ateneo o di altri Atenei limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale la supplenza o il contratto è stato conferito. Inoltre il Direttore del Dipartimento può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti esterni di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da professori di prima e seconda fascia, ricercatori e assistenti della struttura didattica competente.
4. Nei corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale è nominata conformemente a quanto previsto dal comma precedente, di comune accordo tra i Direttori dei Dipartimenti interessati.

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