Art. 32 - Laurea alla memoria

Art. 32 - Laurea alla memoria

1. Il Rettore è autorizzato a conferire la laurea a titolo d’onore, su richiesta dei familiari e previa approvazione delle strutture didattiche competenti di appartenenza, a quegli studenti che, prematuramente deceduti, risultino in difetto del solo esame finale di laurea.
2. Per il conferimento di detto titolo non è dovuta alcuna tassa e/o contributo.

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