Art. 35 - Norme disciplinari
Art. 35 - Norme disciplinari1. Gli studenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell’immagine e del decoro dell’Università, anche quando la loro attività si svolga al di fuori delle strutture universitarie.
2. Le violazioni delle norme di disciplina comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
3. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l’Università provvede tempestivamente a informare l'Autorità Giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
4. L’Università di Trieste si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.