Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari1. Il Rettore, il Senato Accademico ed i Consigli di Dipartimento esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.
2. La violazione deve essere formalmente contestata alla residenza dichiarata dallo studente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo studente può presentare liberamente le proprie difese al Rettore.
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da una o più attività formative;
c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino tre mesi;
d) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.
5. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello studente.
6. L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio di Dipartimento, in seguito a relazione del Rettore.
7. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera d) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.
8. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.
9. E’ ammesso appello al Senato Accademico contro la deliberazione del Consiglio di Dipartimento che applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c).
10. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.