Art. 5 - Comitato scientifico

Art. 5 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
Il Comitato scientifico è composto da un numero di membri tra quattro e sei, almeno la metà designati tra i professori di ruolo e i ricercatori dell’Ateneo. Durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.
Il Comitato scientifico assolve precipuamente ai compiti di indirizzo in ordine alle attività di cui all’art. 3 del presente Regolamento.

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