Art. 6 - Coordinatore scientifico
Art. 6 - Coordinatore scientificoIl Coordinatore scientifico dello smaTs è nominato dal Rettore tra i componenti del Comitato scientifico ovvero tra esterni al Comitato medesimo, tra i professori di ruolo e i ricercatori dell’Ateneo. Dura in carica tre anni e l’incarico è rinnovabile per una sola volta.
Il Coordinatore:
a) rappresenta smaTs
b) svolge funzioni di coordinamento
c) convoca e presiede il Comitato scientifico.