Art. 6 - Coordinatore scientifico

Art. 6 - Coordinatore scientifico

Il Coordinatore scientifico dello smaTs è nominato dal Rettore tra i componenti del Comitato scientifico ovvero tra esterni al Comitato medesimo, tra i professori di ruolo e i ricercatori dell’Ateneo. Dura in carica tre anni e l’incarico è rinnovabile per una sola volta.

Il Coordinatore:

a) rappresenta smaTs
b) svolge funzioni di coordinamento
c) convoca e presiede il Comitato scientifico.

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