Art. 5 - Rapporti con le Convenzioni CONSIP
Art. 5 - Rapporti con le Convenzioni CONSIPLe procedure del presente Regolamento devono intendersi come alternative alla scelta di avvalersi delle Convenzioni eventualmente stipulate da CONSIP s.p.a. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a mente dell’art. 26 commi 1 e 3 l. 23 dicembre 1999 n. 488 (c.d. Convenzioni CONSIP).
Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento, ha comunque l’obbligo di utilizzare, come limiti massimi, i parametri prezzo-qualità delle Convenzioni CONSIP.
L’inosservanza della disposizione di cui al comma 2 è causa di responsabilità amministrativa, ex art. 26 comma 3 l. 23 dicembre 1999 n. 488, e determina nullità dei contratti stipulati, ai sensi dell’art. 11 comma 6 l. 15 luglio 2011 n. 111.
L’Università può utilizzare i cataloghi elettronici del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’economia e delle Finanze avvalendosi di Consip s.p.a.