Titolo 2 - LAVORI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

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Capo 1 - Disposizioni comuni

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Art. 7 - Ambito e limiti di applicazione

Art. 7 - Ambito e limiti di applicazione

Nell’ambito delle categorie generali previste dall’art. 125 comma 6 d.lgs. n. 163/2006, i lavori acquisibili in economia sono individuati nell’elenco di cui all’Allegato A del presente Regolamento.
La spesa per i lavori di cui al presente Titolo non può, in ogni caso, superare l’importo massimo di 200.000 euro.

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Art. 8 - Modalità di acquisizione

Art. 8 - Modalità di acquisizione

Le acquisizioni in economia di lavori possono essere effettuate mediante:

amministrazione diretta
cottimo fiduciario

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Art. 9 - Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)

Art. 9 - Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)

Nella materia disciplinata dal presente Titolo, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dirigente preposto all’ambito funzionale Edilizia e Tecnica, o, in sua assenza, il Direttore generale.
Il dirigente di cui al comma 1, se lo ritiene, può nominare R.U.P. un dipendente di ruolo della struttura di riferimento che abbia le competenze tecniche necessarie per assolvere tale compito.

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Art. 10 - Programmazione dei lavori

Art. 10 - Programmazione dei lavori

I lavori in economia per i quali è possibile formulare una previsione vengono inseriti nel programma annuale dei lavori in economia, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Se il lavoro è stato programmato ai sensi del comma 1, l’autorizzazione è concessa direttamente dal R.U.P.
Per i lavori in economia non prevedibili, il Bilancio preventivo contempla uno stanziamento forfettario, determinato secondo criteri presuntivi.
I lavori in economia non prevedibili vengono previamente autorizzati dal dirigente preposto all’ambito funzionale Edilizia e Tecnica, su proposta del R.U.P., nei limiti del budget annuale assegnato alla struttura, degli accantonamenti di cui al comma 3 o utilizzando le eventuali economie da ribasso d’asta.

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Art. 11 - Perizia suppletiva per maggiori spese

Art. 11 - Perizia suppletiva per maggiori spese

Nel caso in cui, nel corso dei lavori, la spesa risulti superiore a quella autorizzata, il R.U.P. potrà presentare all’organo competente una perizia suppletiva per ottenere l’autorizzazione alla maggiore spesa.
In ogni caso, la spesa complessiva non potrà superare il limite di 200.000 euro.

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Capo 2 - Lavori acquisibili mediante amministrazione diretta

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Art. 12 - Oggetto e limiti

Art. 12 - Oggetto e limiti

I lavori previsti dall’art. 7 comma 1 possono essere eseguiti secondo le modalità dell’amministrazione diretta, ove non comportino, per ogni singolo intervento, una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
Preposto all’amministrazione diretta è il R.U.P.
Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell’amministrazione diretta, il R.U.P. organizza ed esegue gli stessi, procurandosi i materiali e i mezzi d’opera, utilizzando personale di ruolo dell’Università degli Studi di Trieste ovvero assumendo il personale necessario nei casi previsti dalla legge.

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Capo 3 - Lavori acquisibili mediante cottimo fiduciario

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Art. 13 - Lavori di importo inferiore a 20.000 euro

Art. 13 - Lavori di importo inferiore a 20.000 euro

Per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro è possibile procedere ad affidamento diretto dopo avere chiesto almeno un preventivo.
Nell’avvalersi di tale procedura, il R.U.P. cerca di ottenere le migliori condizioni per l’Amministrazione, sia in ordine alla qualità e ai tempi di esecuzione, sia in ordine ai prezzi. A tal fine, procede ad apposite indagini di mercato, rispettando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

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Art. 14 - Lavori di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino a 200.000 euro

Art. 14 - Lavori di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino a 200.000 euro

Per lavori di importo pari a o superiore a 20.000 euro e fino a 200.000 euro, il R.U.P. individua almeno cinque operatori economici da invitare a gara informale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Gli operatori economici sono individuati attraverso indagini di mercato.
Agli operatori economici individuati ai sensi dei commi precedenti, il R.U.P. invia una lettera d’invito contenente i requisiti prescritti dall’allegato D al presente Regolamento.
Gli operatori economici devono presentare la propria offerta, sottoscritta dal legale rappresentante, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura. L’offerta economica deve pervenire entro il termine e con le modalità prescritte nella lettera di invito. Alla scadenza di detto termine, il R.U.P. procede all’apertura delle buste, in seduta pubblica, con l’assistenza di almeno un testimone e di un dipendente con funzioni di segretario che redige apposito verbale.

L’aggiudicazione avviene tenendo conto del criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’esito degli affidamenti previsti dal presente articolo è soggetto a post-informazione mediante comunicazione dei nominativi degli affidatari e dei contenuti del contratto all’Osservatorio dei contratti pubblici, nonché pubblicazione degli stessi sul sito-web dell’Università degli Studi di Trieste.

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Art. 15 - Stipula del contratto

Art. 15 - Stipula del contratto

Successivamente all’aggiudicazione, si procede alla stipula del contratto.

Il contratto per i lavori deve indicare:

l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;

i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
le condizioni di esecuzione;

il termine di ultimazione dei lavori;
le modalità di pagamento;

le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 137 d.lgs. n. 163/2006;
Al contratto, ove necessario, dovrà essere allegato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cd. D.U.V.R.I.) in ossequio a quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.

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Capo 4 - Lavori in economia acquisibili in casi di urgenza

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Art. 16 - Lavori in economia in casi di urgenza

Art. 16 - Lavori in economia in casi di urgenza

È possibile provvedere in via d’urgenza e nei limiti di spesa di cui all’art. 7 comma 2, quando dal ritardo, conseguente all’esperimento delle procedure ordinarie, possa derivare un pericolo per l’incolumità delle persone o per la sicurezza dei luoghi.
Si considerano urgenti quei lavori che, se procrastinati nel tempo, determinerebbero una spesa maggiore per l’Amministrazione.
Nei casi previsti dai commi precedenti, il R.U.P. o un tecnico all’uopo incaricato, redige apposito verbale, specificando le ragioni dell’urgenza, le cause che la determinano e i lavori necessari a rimuoverla. Unitamente al verbale è redatta una perizia estimativa in ordine alle somme necessarie.
Il R.U.P. trasmette il verbale redatto ai sensi del comma 3, unitamente alla perizia estimativa, all’organo competente ad autorizzare la spesa. Quest’ultimo concede l’autorizzazione previo accertamento della necessaria copertura finanziaria.

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Art. 17 - Lavori in economia in casi di somma urgenza

Art. 17 - Lavori in economia in casi di somma urgenza

In presenza di circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il R.U.P. o altro funzionario competente che ne prenda conoscenza può disporre l’immediata esecuzione dei lavori per un importo di spesa non superiore a 200.000 euro, salvo che la necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità non richieda una spesa maggiore.
Il soggetto che procede ai sensi del comma 1 redige il verbale di cui all’art. 16 comma 3, ma può prescindere dalla richiesta di autorizzazione preventiva di cui all’art. 16 comma 4.
I lavori contemplati dal presente articolo possono essere affidati senza previa gara informale mediante affidamento diretto ad una o più imprese individuate dal R.U.P. o dal tecnico da questi delegato.
Entro dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione dei lavori, il R.U.P. o il tecnico da esso incaricato compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale, all’organo competente all’approvazione dei lavori e alla copertura finanziaria degli stessi.
In caso di mancata autorizzazione ai sensi del comma 4, si procede alla liquidazione delle spese limitatamente alla parte dell’opera o dei lavori già realizzata.

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