Capo 1 - Disposizioni comuni
Capo 1 - Disposizioni comuni adminArt. 7 - Ambito e limiti di applicazione
Art. 7 - Ambito e limiti di applicazioneNell’ambito delle categorie generali previste dall’art. 125 comma 6 d.lgs. n. 163/2006, i lavori acquisibili in economia sono individuati nell’elenco di cui all’Allegato A del presente Regolamento.
La spesa per i lavori di cui al presente Titolo non può, in ogni caso, superare l’importo massimo di 200.000 euro.
Art. 8 - Modalità di acquisizione
Art. 8 - Modalità di acquisizioneLe acquisizioni in economia di lavori possono essere effettuate mediante:
amministrazione diretta
cottimo fiduciario
Art. 9 - Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)
Art. 9 - Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)Nella materia disciplinata dal presente Titolo, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dirigente preposto all’ambito funzionale Edilizia e Tecnica, o, in sua assenza, il Direttore generale.
Il dirigente di cui al comma 1, se lo ritiene, può nominare R.U.P. un dipendente di ruolo della struttura di riferimento che abbia le competenze tecniche necessarie per assolvere tale compito.
Art. 10 - Programmazione dei lavori
Art. 10 - Programmazione dei lavoriI lavori in economia per i quali è possibile formulare una previsione vengono inseriti nel programma annuale dei lavori in economia, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Se il lavoro è stato programmato ai sensi del comma 1, l’autorizzazione è concessa direttamente dal R.U.P.
Per i lavori in economia non prevedibili, il Bilancio preventivo contempla uno stanziamento forfettario, determinato secondo criteri presuntivi.
I lavori in economia non prevedibili vengono previamente autorizzati dal dirigente preposto all’ambito funzionale Edilizia e Tecnica, su proposta del R.U.P., nei limiti del budget annuale assegnato alla struttura, degli accantonamenti di cui al comma 3 o utilizzando le eventuali economie da ribasso d’asta.
Art. 11 - Perizia suppletiva per maggiori spese
Art. 11 - Perizia suppletiva per maggiori speseNel caso in cui, nel corso dei lavori, la spesa risulti superiore a quella autorizzata, il R.U.P. potrà presentare all’organo competente una perizia suppletiva per ottenere l’autorizzazione alla maggiore spesa.
In ogni caso, la spesa complessiva non potrà superare il limite di 200.000 euro.