Art. 9 - Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)
Art. 9 - Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)Nella materia disciplinata dal presente Titolo, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dirigente preposto all’ambito funzionale Edilizia e Tecnica, o, in sua assenza, il Direttore generale.
Il dirigente di cui al comma 1, se lo ritiene, può nominare R.U.P. un dipendente di ruolo della struttura di riferimento che abbia le competenze tecniche necessarie per assolvere tale compito.