Art. 16 - Lavori in economia in casi di urgenza

Art. 16 - Lavori in economia in casi di urgenza

È possibile provvedere in via d’urgenza e nei limiti di spesa di cui all’art. 7 comma 2, quando dal ritardo, conseguente all’esperimento delle procedure ordinarie, possa derivare un pericolo per l’incolumità delle persone o per la sicurezza dei luoghi.
Si considerano urgenti quei lavori che, se procrastinati nel tempo, determinerebbero una spesa maggiore per l’Amministrazione.
Nei casi previsti dai commi precedenti, il R.U.P. o un tecnico all’uopo incaricato, redige apposito verbale, specificando le ragioni dell’urgenza, le cause che la determinano e i lavori necessari a rimuoverla. Unitamente al verbale è redatta una perizia estimativa in ordine alle somme necessarie.
Il R.U.P. trasmette il verbale redatto ai sensi del comma 3, unitamente alla perizia estimativa, all’organo competente ad autorizzare la spesa. Quest’ultimo concede l’autorizzazione previo accertamento della necessaria copertura finanziaria.

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