Art. 17 - Lavori in economia in casi di somma urgenza
Art. 17 - Lavori in economia in casi di somma urgenzaIn presenza di circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il R.U.P. o altro funzionario competente che ne prenda conoscenza può disporre l’immediata esecuzione dei lavori per un importo di spesa non superiore a 200.000 euro, salvo che la necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità non richieda una spesa maggiore.
Il soggetto che procede ai sensi del comma 1 redige il verbale di cui all’art. 16 comma 3, ma può prescindere dalla richiesta di autorizzazione preventiva di cui all’art. 16 comma 4.
I lavori contemplati dal presente articolo possono essere affidati senza previa gara informale mediante affidamento diretto ad una o più imprese individuate dal R.U.P. o dal tecnico da questi delegato.
Entro dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione dei lavori, il R.U.P. o il tecnico da esso incaricato compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale, all’organo competente all’approvazione dei lavori e alla copertura finanziaria degli stessi.
In caso di mancata autorizzazione ai sensi del comma 4, si procede alla liquidazione delle spese limitatamente alla parte dell’opera o dei lavori già realizzata.