Art. 21 - Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)
Art. 21 - Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)Provvedono alle acquisizioni in economia, attraverso i competenti uffici amministrativi:
per l’Amministrazione centrale, il Direttore generale e i dirigenti;
per i Centri di Spesa Autonomi (C.S.A.), i direttori dei rispettivi Centri.
I soggetti indicati alle lettere a) e b) provvedono direttamente, in qualità di R.U.P., oppure nominando un R.U.P. tra il personale di ruolo che possiede le competenze in relazione ai beni da acquisire.