Titolo 4 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

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Art. 28 - Garanzie

Art. 28 - Garanzie

In caso di lavori, forniture o servizi di valore superiore a 40.000 euro, ciascun operatore economico deve prestare una garanzia dell’offerta pari al 2% dell’importo posto a base di gara, nella forma della cauzione o della fideiussione, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006.
Per affidamenti di lavori, forniture o servizi di valore pari o superiore a 40.000 euro, l’aggiudicatario deve costituire, contestualmente alla stipula del contratto, garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
Per importi di valore inferiore, la costituzione della garanzia di cui al comma 2, è rimessa al prudente apprezzamento del R.U.P.

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Art. 29 - Collaudo

Art. 29 - Collaudo

In caso di acquisizioni in economia d’importo superiore a 40.000 euro, al termine dell’esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, nonché periodicamente, qualora la natura della prestazione lo richieda, il R.U.P., ovvero, qualora individuato, un referente tecnico all’uopo incaricato, provvede alla verifica della regolare esecuzione del contratto.
In caso di acquisizioni in economia d’importo inferiore a 40.000 euro, al termine dell’esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, il soggetto individuato ai sensi del comma 1 accerta la regolare esecuzione tramite apposizione di visto di congruità all’atto di liquidazione della fattura.
Nei casi in cui la natura del bene o servizio lo consigli, ai fini di una compiuta validazione dell’esecuzione, la regolare esecuzione è accertata con verbale sottoscritto in contraddittorio con un incaricato dell’affidatario.

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Art. 30 - Obiettivi di razionalizzazione

Art. 30 - Obiettivi di razionalizzazione

L’Amministrazione si propone l’obiettivo di adottare tutti i provvedimenti utili e funzionali a coniugare le esigenze di celerità e flessibilità delle procedure, con quelle di trasparenza ed economicità delle stesse.
In particolare, quale modalità di semplificazione delle procedure, l’Università potrà dotarsi di elenchi di operatori economici, anche divisi per sezioni in base alle diverse categorie merceologiche, costantemente aperti all’adesione degli operatori interessati.
Nella realizzazione e gestione di tali elenchi, l’Università sarà tenuta a osservare i principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento.

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Art. 31 - Disciplina transitoria

Art. 31 - Disciplina transitoria

A esito di un periodo di sperimentazione biennale l’Amministrazione provvederà alla stesura di una relazione di sintesi, funzionale a una valutazione organica delle tipologie di spese in economia praticate e dei relativi importi.

Sulla base della relazione di cui al comma 1, nonché ove specifiche esigenze di efficace e celere azione amministrativa lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ad una motivata revisione dei tetti di spesa stabiliti dal presente Regolamento, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla legge.

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Art. 32 - Norme abrogate

Art. 32 - Norme abrogate

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente Regolamento “Spese da farsi in economia”.

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Art. 33 - Entrata in vigore

Art. 33 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con decreto rettorale.

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