Art. 29 - Collaudo
Art. 29 - CollaudoIn caso di acquisizioni in economia d’importo superiore a 40.000 euro, al termine dell’esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, nonché periodicamente, qualora la natura della prestazione lo richieda, il R.U.P., ovvero, qualora individuato, un referente tecnico all’uopo incaricato, provvede alla verifica della regolare esecuzione del contratto.
In caso di acquisizioni in economia d’importo inferiore a 40.000 euro, al termine dell’esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, il soggetto individuato ai sensi del comma 1 accerta la regolare esecuzione tramite apposizione di visto di congruità all’atto di liquidazione della fattura.
Nei casi in cui la natura del bene o servizio lo consigli, ai fini di una compiuta validazione dell’esecuzione, la regolare esecuzione è accertata con verbale sottoscritto in contraddittorio con un incaricato dell’affidatario.