Art. 31 - Disciplina transitoria
Art. 31 - Disciplina transitoriaA esito di un periodo di sperimentazione biennale l’Amministrazione provvederà alla stesura di una relazione di sintesi, funzionale a una valutazione organica delle tipologie di spese in economia praticate e dei relativi importi.
Sulla base della relazione di cui al comma 1, nonché ove specifiche esigenze di efficace e celere azione amministrativa lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ad una motivata revisione dei tetti di spesa stabiliti dal presente Regolamento, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla legge.