Art. 2 - Principi e garanzie fondamentali
Art. 2 - Principi e garanzie fondamentali1. L’Università è luogo di formazione e di trasmissione di un sapere critico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, del pluralismo delle idee e dell’interazione tra culture.
2. L’Università si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell’esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell’Università. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità nel rispetto dei principi ispiratori del codice etico, assumendo come valore preminente la centralità della persona.
3. L’Università garantisce, nel quadro delle proprie competenze, la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, l’eguaglianza nelle opportunità e la valorizzazione delle differenze; promuove una cultura di pace; si impegna a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione. A tal fine, istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
4. L'Università garantisce libertà e autonomia ai singoli docenti e ricercatori nell’organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi, sia per quanto attiene ai metodi. L'Università garantisce la libertà di insegnamento, preservando i docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, nel rispetto delle norme in materia di ordinamenti didattici. A tal fine, l'Università garantisce alle strutture preposte alle attività di ricerca e di didattica autonomia organizzativa, come espressamente riservata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
5. L’Università garantisce, nell’organizzazione delle attività di ricerca, l’indipendenza scientifica, la qualità dei risultati, la valorizzazione del merito, l’integrazione tra saperi e l’internazionalizzazione. L’Università riconosce l’accesso aperto alla letteratura scientifica; incentiva il deposito dei risultati della ricerca nei propri archivi istituzionali e ne promuove l’accessibilità, la circolazione e la divulgazione al pubblico nel rispetto delle leggi in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e protezione dei dati personali. L’Università si impegna a conciliare i principi di accesso aperto alla letteratura scientifica e di diffusione dei risultati con la proprietà intellettuale. Sulla base dei risultati della ricerca, l’Università favorisce il trasferimento di conoscenze, anche per iniziative di impresa.
6. L'Università verifica la qualità della ricerca e della formazione e ne valuta i risultati secondo accreditati criteri di misurazione e principi di trasparenza; garantisce la ripartizione delle risorse secondo criteri certi e predeterminati improntati a logica di merito, coerenti con gli indirizzi strategici adottati e con i risultati conseguiti.
7. L’Università riconosce il valore della rappresentanza studentesca e ne garantisce la tutela, assicurando ai rappresentanti degli studenti, nel rispetto delle leggi in materia, l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti.
8. L'Università riconosce e valorizza le libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei suoi fini istituzionali, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo.
9. L'Università riconosce che l'informazione costituisce condizione essenziale per assicurare la partecipazione effettiva di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso, la fruizione e la circolazione, con le modalità definite da regolamento di Ateneo. L'Università tutela e garantisce il diritto di accesso ai servizi informatici alle persone diversamente abili.
10. L’Università riconosce il valore della rappresentanza sindacale dei dipendenti, nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali orientato alla trasparenza dei comportamenti delle parti, alla reciproca collaborazione e alla prevenzione dei conflitti.
11. I regolamenti di Ateneo che disciplinano i procedimenti di elezione e di designazione dei componenti gli organi collegiali dettano norme atte a garantire l’effettività delle pari opportunità di donne e di uomini nell’accesso alle cariche accademiche.