Art. 4 - Principi relativi all’organizzazione
Art. 4 - Principi relativi all’organizzazione1. Le strutture di servizio amministrative e tecniche sono strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Università.
2. Per la realizzazione di tali finalità, l'organizzazione è ispirata ai seguenti principi:
a) distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in capo agli organi di governo e le funzioni di attuazione e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria in capo al Direttore generale, ai dirigenti e, nei limiti stabiliti da regolamento di Ateneo, ai responsabili di struttura; compete agli organi di governo, alla dirigenza e, ove previsto, ai responsabili di struttura, ogni altra attribuzione assegnata dalle leggi, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo;
b) delegabilità delle funzioni spettanti agli organi monocratici e collegiali, salvo quanto loro espressamente riservato dal presente Statuto;
c) semplificazione degli ambiti organizzativi e di responsabilità e flessibilità gestionale;
d) articolazione delle strutture dipartimentali e di servizio in centri di responsabilità dotati di risorse proprie;
e) valutazione preventiva degli effetti organizzativi e finanziari delle proposte presentate agli organi dell'Università dalle strutture preposte alle attività di ricerca, didattiche e di servizio, sotto il profilo della sostenibilità, anche ambientale;
f) collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private;
g) valorizzazione e promozione della professionalità del personale dirigente e tecnico-amministrativo, in correlazione alle esigenze organizzative dell’Ateneo; a tal fine, sono assunti come diritto-dovere la formazione e l’aggiornamento continuo delle competenze.
3. Le linee fondamentali di organizzazione delle strutture di servizio e i modi di conferimento della loro titolarità sono definiti da specifici atti organizzativi, assunti nel rispetto delle leggi in materia e in coerenza con il principio di valorizzazione delle risorse professionali.
4. L'organizzazione concernente l'attività assistenziale, in quanto necessaria all'assolvimento dei compiti primari di ricerca e di didattica, può essere regolamentata da norme specifiche, compatibili con i principi del presente Statuto, intese ad assicurare l'assetto organizzativo più idoneo all'espletamento di tali attività.
5. Le fonti di finanziamento dell’Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, dell’Unione europea, della Regione e degli enti locali; entrate proprie, compresa la contribuzione degli studenti; redditi patrimoniali; contributi privati; liberalità e lasciti. Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l’Università può partecipare a progetti nazionali e internazionali, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private; può partecipare a procedure di gara a evidenza pubblica e prestare servizi a favore di terzi.
6. Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l’Università, nei limiti fissati dalla legge e con le garanzie stabilite da regolamento, può costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali o altre forme associative di diritto pubblico e privato, fermo il divieto di acquistare, in qualsiasi forma, responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dal soggetto partecipato. È tenuto completo e aggiornato elenco, a cura del Direttore generale, dei soggetti pubblici e privati cui l’Università partecipa e dei rappresentanti nominati dall’Università in seno ad essi. L’elenco è pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
7. L’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può consentire l’utilizzo dei propri segni distintivi, cedere brevetti e licenze d’uso, anche a fini di autopromozione.
8. L’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può esercitare attività di stampa, editoriali e pubblicitarie.