Titolo 2 - ORGANI DI GOVERNO
Titolo 2 - ORGANI DI GOVERNO adminArt. 8 - Rettore
Art. 8 - Rettore1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università.
2. Il Rettore assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; esercita funzioni d'iniziativa e di coordinamento delle attività di ricerca e didattiche, delle quali garantisce l'autonomia; assicura il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università secondo criteri di qualità, rendicontazione sociale e in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
3. Il Rettore, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, promuovendo l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
c) propone il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo; in sede di approvazione del conto consuntivo, presenta la relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
d) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell’incarico di Direttore generale, acquisito il parere del Senato Accademico;
e) nomina con proprio decreto i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione all’esito delle procedure di cui agli articoli 11 e 13;
f) propone al Senato Accademico una rosa di candidati a componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo in numero di almeno un terzo superiore a quello dei componenti da designare; nomina con proprio decreto i componenti designati dal Senato;
g) designa, acquisito il parere del Senato Accademico, il presidente del Collegio dei revisori e nomina con proprio decreto i componenti designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
h) propone al Senato Accademico il candidato alla carica di Garante di Ateneo e lo nomina con proprio decreto, all’esito della designazione;
i) nomina con proprio decreto i componenti del Collegio di disciplina designati dal Senato Accademico;
j) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche;
k) esercita la vigilanza su tutte le strutture dell'Ateneo e cura l'osservanza delle leggi sull'ordinamento universitario, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
l) stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strutture di ricerca e didattiche, secondo quanto previsto da regolamento di Ateneo; stipula, ove previsto dalla legge, i contratti per le attività di insegnamento;
m) esercita l'autorità disciplinare attribuitagli dalla legge, secondo quanto previsto dall’articolo 23;
n) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
4. In caso di necessità e di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell’organo competente nella sua prima adunanza successiva.
5. Esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
6. Nomina con proprio decreto il Pro-Rettore vicario tra i professori di prima fascia. Il Pro-Rettore esercita le funzioni del Rettore in caso di impedimento o di assenza, nonché in caso di anticipata cessazione dall’ufficio sino all’insediamento del nuovo eletto. In caso di anticipata cessazione, gli adempimenti elettorali devono essere avviati entro sessanta giorni.
7. Nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori, nominati con proprio decreto nel quale sono specificate le materie delegate di competenza.
8. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, unitamente al Direttore generale, il Rettore costituisce la delegazione trattante di parte pubblica; nell’esercizio della predetta funzione, il Rettore può avvalersi di un delegato, nominato con proprio decreto.
Art. 9 - Elezione del Rettore
Art. 9 - Elezione del Rettore1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo e dai ricercatori; dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimento; dai rappresentanti degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento; dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto ponderato nella misura del venti per cento degli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e ricercatori.
2. Le candidature sono rese note, a pena d’inammissibilità, entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle votazioni.
3. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; in caso di mancata elezione si procede, dopo un intervallo stabilito nel regolamento generale di Ateneo, al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
5. Decorsi due anni dall’insediamento, su motivata proposta del Senato Accademico formulata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera z), il Rettore può essere sfiduciato dal corpo elettorale con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, espresso secondo le medesime modalità previste per la sua elezione. In caso di sfiducia, si procede a nuova elezione.
Art. 10 - Senato Accademico
Art. 10 - Senato Accademico1. Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di ricerca, didattica e correlati servizi, nonché svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole interdipartimentali, ove istituite.
2. Il Senato Accademico, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) formula proposte ed esprime parere sul documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e sulla programmazione triennale in materia di dotazione organica di professori e ricercatori;
b) formula proposte ed esprime parere sul piano dell’offerta formativa e in materia di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio, dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell’Università; a tal fine, in coerenza con il progetto scientifico e formativo costitutivo dei dipartimenti, effettua periodicamente una ricognizione dei professori e ricercatori che vi afferiscono, delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
c) formula proposte ed esprime parere, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori e in merito all’attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti;
d) esprime parere, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore di prima, di seconda fascia e di ricercatore formulate dai dipartimenti e, all’esito delle procedure di reclutamento, alle relative proposte di chiamata;
e) sentiti i dipartimenti interessati, esprime parere sulla mobilità di professori e ricercatori, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 3;
f) formula proposte ed esprime parere sulle modalità di valutazione dell'attività di ricerca e didattica;
g) esprime parere sul conferimento dell’incarico di Direttore generale proposto dal Rettore;
h) formula proposte ed esprime parere sui criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi tra le strutture di servizio a supporto della ricerca e della didattica;
i) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sul conto consuntivo e sulla relazione, presentata dal Rettore, concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
j) formula proposte ed esprime parere in materia di interventi intesi a garantire il diritto allo studio;
k) esprime parere sui provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
l) delibera in materia di riconoscimento di titoli di studio;
m) approva il regolamento generale di Ateneo, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione;
n) approva il regolamento didattico di Ateneo, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
o) approva i regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche e i regolamenti in materia di ricerca e di didattica, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
p) approva il codice etico e ne applica le sanzioni;
q) esprime parere sul regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
r) esprime parere, per quanto di sua competenza, sull’accettazione di liberalità e lasciti, sulla stipulazione di convenzioni, contratti e accordi, nonché sulla partecipazione a progetti nazionali e internazionali, a procedure di gara a evidenza pubblica per la prestazione di servizi a terzi e in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari;
s) esprime parere, per quanto di sua competenza, sulla costituzione e partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato;
t) [abrogata];
u) designa i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;
v) esprime parere sulla proposta di designazione del presidente del Collegio dei revisori dei conti, formulata dal Rettore;
w) designa i componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo, tra i candidati proposti dal Rettore;
x) designa il Garante di Ateneo, su proposta del Rettore;
y) designa i professori e i ricercatori componenti del Collegio di disciplina di cui all’articolo 23;
z) propone al corpo elettorale, con il voto della maggioranza di almeno due terzi dei propri componenti, una mozione motivata di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del mandato.
3. Il Senato Accademico esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. I pareri di cui al comma 2 si considerano acquisiti se non espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il Senato Accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
Art. 11 - Composizione del Senato Accademico
Art. 11 - Composizione del Senato Accademico1. Il Senato Accademico è composto da: il Rettore, presidente; tredici rappresentanti d’area, nella misura di uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente Statuto, tra cui almeno cinque direttori di dipartimento; tre rappresentanti degli studenti; un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Per l’elezione dei rappresentanti d’area, l’elettorato passivo e l’elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori.
3. Le modalità di organizzazione del voto e di attribuzione dei seggi ai rappresentanti d’area sono disciplinate da regolamento, che definisce i criteri per l’individuazione dei cinque direttori di dipartimento eletti tra i direttori maggiormente votati e per l’attribuzione dei seggi residui, in modo da garantire la presenza nel Senato Accademico di un componente per ciascuna delle tredici aree scientifico-disciplinari di cui all’allegato B, sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento dei candidati.
4. Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l’elettorato passivo e l’elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato.
5. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, l’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
6. All’esito del procedimento elettorale, i componenti del Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale.
7. Il regolamento che disciplina le modalità di elezione dei componenti del Senato Accademico assicura il rispetto del principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.
8 I componenti del Senato Accademico non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Consiglio di Amministrazione, e per i direttori di dipartimento, qualora risultino eletti a far parte del Senato Accademico; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.
9. Il Senato Accademico dura in carica tre anni; il mandato dei componenti, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
10. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.
11. Il Pro-Rettore assiste alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto.
Art. 12 - Consiglio di Amministrazione
Art. 12 - Consiglio di Amministrazione1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni d'indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e il documento di programmazione triennale in materia di dotazione organica di professori e ricercatori e di personale, acquisito il parere del Senato Accademico;
b) approva l’attivazione, la modifica e la soppressione di dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell’Università, acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti, quest’ultimo limitatamente alla materia della didattica;
c) approva il piano dell’offerta formativa; l’attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere del Senato Accademico; individua per ciascun corso di studio il dipartimento unità principale, i dipartimenti associati e il dipartimento di gestione per i corsi interdipartimentali, secondo quanto previsto dall’articolo 31, sentiti il Senato Accademico e il Nucleo di valutazione di Ateneo;
d) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori e in merito all’attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti, acquisito il parere del Senato Accademico;
e) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore di prima, di seconda fascia e di ricercatore presentate dai dipartimenti e, all’esito delle procedure di reclutamento, ne approva le proposte di chiamata, acquisito il parere del Senato Accademico;
f) delibera sulla mobilità di professori e ricercatori, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, acquisito il parere del Senato Accademico;
g) delibera, per quanto di competenza, in materia di valutazione dell'attività di ricerca, didattica e di servizio, acquisito il parere del Senato Accademico e in coerenza con le determinazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo;
h) conferisce l’incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico; ne definisce gli obiettivi e ne valuta i risultati;
i) approva gli atti organizzativi contenenti le linee fondamentali di organizzazione, le strutture di servizio amministrative e tecniche di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della loro titolarità;
j) determina i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi, tra le strutture di servizio amministrative e tecniche, acquisito il parere del Senato Accademico;
k) approva, su proposta del Rettore, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo e la relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati, acquisito il parere del Senato Accademico; approva le variazioni di bilancio;
l) trasmette al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze il bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché il conto consuntivo;
m) adotta i provvedimenti relativi al diritto allo studio e alle contribuzioni a carico degli studenti, acquisiti i pareri del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti;
n) esprime parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche e sui regolamenti in materia di ricerca e didattica di competenza del Senato Accademico;
o) approva il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, acquisito il parere del Senato Accademico, nonché gli altri regolamenti che non sono di competenza del Senato Accademico;
p) autorizza, sentito il Senato Accademico, l’accettazione di liberalità e lasciti, la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strutture di ricerca e didattiche, nonché la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per l’acquisizione di beni, forniture e servizi, nei casi previsti da regolamento di Ateneo;
q) autorizza, sentito il Senato Accademico, la partecipazione a progetti nazionali e internazionali, nei casi previsti da regolamento di Ateneo, e la partecipazione a procedure di gara a evidenza pubblica per la prestazione di servizi a favore di terzi;
r) delibera, sentito il Senato Accademico, in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, secondo quanto previsto da regolamento di Ateneo;
s) delibera, sentito il Senato Accademico, la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato;
t) delibera i programmi edilizi dell’Ateneo e i relativi interventi attuativi;
u) delibera in materia di liti attive e passive, di cui è parte l'Università, e autorizza a transigere;
v) stabilisce la misura delle indennità di carica e di partecipazione agli organi di Ateneo;
w) delibera in materia di procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dall’articolo 23.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di procedimenti disciplinari senza la rappresentanza degli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o comunque concernente programmazione, indirizzo, controllo e valutazione delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ateneo.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
Art. 13 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
Art. 13 - Composizione del Consiglio di Amministrazione1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: il Rettore, presidente; due rappresentanti degli studenti; quattro componenti interni, tre dei quali eletti tra i professori di ruolo e i ricercatori, senza distinzione di fasce, e uno tra il personale tecnico-amministrativo; quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. I componenti interni sono scelti mediante procedimento elettorale. L’elettorato passivo e l’elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori. Per l’elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l’elettorato passivo e l’elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Per l’elezione dei rappresentati degli studenti, l’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
3. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico e designati dal Senato Accademico. Non devono aver ricoperto posti di ruolo nell’Ateneo, né ricoprirli per tutta la durata dell’incarico.
4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a esclusione del Rettore e dei rappresentanti degli studenti, sono individuati tra personalità, italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un’esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I requisiti professionali e scientifico-culturali richiesti sono specificati dal regolamento generale di Ateneo.
5. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica di soggetti esterni sono esaminate, in via preliminare, da una commissione composta da: il Rettore, presidente; il coordinatore del Nucleo di valutazione di Ateneo; il presidente del Collegio dei revisori dei conti. La commissione, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, valuta l’idoneità o meno del profilo professionale e scientifico-culturale dei candidati in relazione ai requisiti di cui al comma precedente. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica, ritenute idonee dalla commissione, sono pubblicate nel sito web di Ateneo.
6. All’esito del procedimento elettorale e della designazione da parte del Senato Accademico, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto rettorale.
7. Il procedimento elettorale e il procedimento di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con regolamento, in modo da rispettare il principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico; ricoprire il ruolo di dirigente dell’Ateneo; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.
9. È incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione:
a) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti, nell’interesse dell’Università ovvero in soggetti di diritto pubblico o privato partecipati dall’Università;
b) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, verso l’Università; la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato; la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità;
c) colui che, per fatti compiuti allorché era dipendente dell’Università, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’Università;
d) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l’Università, è stato legalmente messo in mora;
e) colui che non è in possesso dei requisiti generali di onorabilità, ai sensi di legge.
10. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
11. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.
12. Il Pro-Rettore assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Art. 14 - Consiglio degli Studenti
Art. 14 - Consiglio degli Studenti1. Il Consiglio degli Studenti ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli altri organi e strutture dell’Università. Esprime pareri obbligatori in materia di:
a) regolamento degli studenti;
b) regolamenti didattici di Ateneo;
c) organizzazione dei servizi di supporto allo studio e alla didattica;
d) misure attuative della mobilità internazionale;
e) organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
f) misure attuative del diritto allo studio;
g) tasse e contributi a carico degli studenti;
h) promozione e gestione dei rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
i) misure di integrazione con altri Atenei;
j) utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite dagli studenti;
k) codice etico.
2. Esercita altresì ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Nelle stesse materie, il Consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi e uffici competenti. I pareri di cui al comma 1 si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla richiesta.
4. Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli Studenti presso l’ARDISS e da un quarto dei rappresentanti degli studenti eletti in ciascun consiglio di dipartimento, con arrotondamento per eccesso. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente. Le modalità di elezione dei rappresentanti nei rispettivi organi e di selezione dei componenti del Consiglio degli studenti sono disciplinate nel regolamento degli studenti.
5. Il Consiglio degli Studenti delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
6. L’Università garantisce al Consiglio degli Studenti le risorse finanziarie, logistiche e strumentali necessarie all’espletamento dei suoi compiti istituzionali.