Art. 9 - Elezione del Rettore
Art. 9 - Elezione del Rettore1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo e dai ricercatori; dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimento; dai rappresentanti degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento; dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto ponderato nella misura del venti per cento degli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e ricercatori.
2. Le candidature sono rese note, a pena d’inammissibilità, entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle votazioni.
3. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; in caso di mancata elezione si procede, dopo un intervallo stabilito nel regolamento generale di Ateneo, al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
5. Decorsi due anni dall’insediamento, su motivata proposta del Senato Accademico formulata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera z), il Rettore può essere sfiduciato dal corpo elettorale con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, espresso secondo le medesime modalità previste per la sua elezione. In caso di sfiducia, si procede a nuova elezione.