Art. 13 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: il Rettore, presidente; due rappresentanti degli studenti; quattro componenti interni, tre dei quali eletti tra i professori di ruolo e i ricercatori, senza distinzione di fasce, e uno tra il personale tecnico-amministrativo; quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. I componenti interni sono scelti mediante procedimento elettorale. L’elettorato passivo e l’elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori. Per l’elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l’elettorato passivo e l’elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Per l’elezione dei rappresentati degli studenti, l’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
3. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico e designati dal Senato Accademico. Non devono aver ricoperto posti di ruolo nell’Ateneo, né ricoprirli per tutta la durata dell’incarico.
4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a esclusione del Rettore e dei rappresentanti degli studenti, sono individuati tra personalità, italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un’esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I requisiti professionali e scientifico-culturali richiesti sono specificati dal regolamento generale di Ateneo.
5. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica di soggetti esterni sono esaminate, in via preliminare, da una commissione composta da: il Rettore, presidente; il coordinatore del Nucleo di valutazione di Ateneo; il presidente del Collegio dei revisori dei conti. La commissione, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, valuta l’idoneità o meno del profilo professionale e scientifico-culturale dei candidati in relazione ai requisiti di cui al comma precedente. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica, ritenute idonee dalla commissione, sono pubblicate nel sito web di Ateneo.
6. All’esito del procedimento elettorale e della designazione da parte del Senato Accademico, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto rettorale.
7. Il procedimento elettorale e il procedimento di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con regolamento, in modo da rispettare il principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico; ricoprire il ruolo di dirigente dell’Ateneo; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.
9. È incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione:

a) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti, nell’interesse dell’Università ovvero in soggetti di diritto pubblico o privato partecipati dall’Università;
b) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, verso l’Università; la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato; la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità;
c) colui che, per fatti compiuti allorché era dipendente dell’Università, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’Università;
d) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l’Università, è stato legalmente messo in mora;
e) colui che non è in possesso dei requisiti generali di onorabilità, ai sensi di legge.

10. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
11. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.
12. Il Pro-Rettore assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

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