Art. 14 - Consiglio degli Studenti
Art. 14 - Consiglio degli Studenti1. Il Consiglio degli Studenti ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli altri organi e strutture dell’Università. Esprime pareri obbligatori in materia di:
a) regolamento degli studenti;
b) regolamenti didattici di Ateneo;
c) organizzazione dei servizi di supporto allo studio e alla didattica;
d) misure attuative della mobilità internazionale;
e) organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
f) misure attuative del diritto allo studio;
g) tasse e contributi a carico degli studenti;
h) promozione e gestione dei rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
i) misure di integrazione con altri Atenei;
j) utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite dagli studenti;
k) codice etico.
2. Esercita altresì ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Nelle stesse materie, il Consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi e uffici competenti. I pareri di cui al comma 1 si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla richiesta.
4. Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli Studenti presso l’ARDISS e da un quarto dei rappresentanti degli studenti eletti in ciascun consiglio di dipartimento, con arrotondamento per eccesso. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente. Le modalità di elezione dei rappresentanti nei rispettivi organi e di selezione dei componenti del Consiglio degli studenti sono disciplinate nel regolamento degli studenti.
5. Il Consiglio degli Studenti delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
6. L’Università garantisce al Consiglio degli Studenti le risorse finanziarie, logistiche e strumentali necessarie all’espletamento dei suoi compiti istituzionali.