Titolo 3 - ALTRI ORGANI

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Art. 15 - Direttore generale

Art. 15 - Direttore generale

1. Il Direttore generale, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e merito, nonché di pari opportunità, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione delle attività e dei servizi dell’Ateneo, delle risorse professionali amministrative e tecniche, strumentali e finanziarie e dei risultati raggiunti, in correlazione alle linee di indirizzo strategico formulate dal Consiglio di Amministrazione, nonché della legittimità degli atti e provvedimenti posti in essere.

2. Il Direttore generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) supporta gli organi dell’Ateneo nella definizione dei documenti di programmazione strategica;
b) supporta gli organi nella definizione dei documenti di bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo; nella redazione della relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
c) coadiuva gli organi nella definizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale dirigente e tecnico-amministrativo, formulando proposte in merito alla consistenza della dotazione organica, ai profili professionali e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio;
d) coadiuva gli organi nella definizione degli atti organizzativi assunti nel rispetto delle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
e) cura l’attuazione dei documenti di programmazione e delle direttive generali definite dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore generale esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo, fatta eccezione per gli atti che non siano di competenza o delegati ai dirigenti o che la legge, lo Statuto o regolamenti di Ateneo non riservino espressamente ad altri organi dell'Università;
b) conferisce gli incarichi, anche di natura non dirigenziale, e i correlati obiettivi, attribuendo le risorse professionali, strumentali e finanziarie connesse alla loro realizzazione; valuta i risultati raggiunti;
c) dirige, coordina, controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili di strutture di servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; propone l’adozione delle misure previste in materia di responsabilità dirigenziale;
d) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
e) vigila sul rispetto dei requisiti di imparzialità, trasparenza, accesso e pubblicazione di dati, documenti e informazioni, e di semplificazione delle procedure;
f) esercita l’azione disciplinare attribuitagli dalla legge e concorre alla definizione di misure e azioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatta eccezione per quelli di competenza o delegati ai dirigenti o che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Ateneo riservino espressamente ad altri organi dell'Università;
h) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
i) accetta liberalità e lasciti, sottoscrive convenzioni, contratti e accordi per l’acquisizione di beni, forniture e servizi, ferma restando l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo Statuto e da regolamento; sottoscrive convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore e di altri organi dell’Ateneo;
j) formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia di liti attive e passive di cui è parte l'Università:
k) predispone una relazione annuale sulle attività svolte e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, anche ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato.
4. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, unitamente al Rettore, il Direttore generale costituisce la delegazione trattante di parte pubblica; nell’esercizio della predetta funzione, il Direttore generale può avvalersi di un delegato, nominato con proprio decreto.
5. Esercita ogni altra competenza attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
6. Assiste senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

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Art. 16 - Incarico di Direttore generale

Art. 16 - Incarico di Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale, regolato con contratto di lavoro di diritto privato, è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico deliberato dal Consiglio medesimo, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali.
2. L’incarico è a tempo determinato. Dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta, in assenza di nuovo avviso pubblico.
3. La natura dell’incarico e la determinazione del trattamento economico spettante sono conformi alle norme, ai criteri e ai parametri ministeriali.
4. In caso di conferimento a dipendente pubblico, il collocamento in aspettativa senza assegni, per tutta la durata dell’incarico, è disciplinato dalle norme in materia.
5. La revoca dell’incarico è disposta per gravi irregolarità o inefficienza nell’adempimento dei compiti, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, previa contestazione e nel rispetto del principio del contradditorio, in conformità alle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali.

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Art. 17 - Collegio dei revisori dei conti

Art. 17 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati con decreto rettorale. Almeno due componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. Il Collegio è composto da: il presidente, designato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il predetto incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. Il mandato di componente del Collegio è rinnovabile una sola volta.
4. I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
5. Il curriculum dei componenti del Collegio è pubblicato sul sito web di Ateneo.

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Art. 18 - Nucleo di valutazione di Ateneo

Art. 18 - Nucleo di valutazione di Ateneo

1. L’Università adotta un sistema di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche, gestionali e degli interventi di sostegno al diritto allo studio, nel rispetto del principio di trasparenza, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, la qualità della ricerca svolta dai dipartimenti, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque a nove componenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, in prevalenza estranei ai ruoli dell'Ateneo, nonché da uno a due rappresentanti degli studenti per gli aspetti relativi alla valutazione della didattica, eletti dai rappresentanti degli studenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per lo sport universitario, del Comitato degli studenti presso l’ARDISS e dei Consigli di Dipartimento, al loro interno.
3. Il Nucleo di valutazione verifica, in particolare:
a) la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, avvalendosi anche degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all’articolo 30;
b) l’attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento, nei casi prescritti dalla legge.
4. Competono, altresì, al Nucleo di valutazione, in raccordo con l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture tecniche, amministrative e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, in conformità a regolamento di Ateneo e alle norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
5. Il Nucleo di valutazione esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e da regolamento.
6. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Senato Accademico, tra una rosa di candidati proposta dal Rettore in numero di almeno un terzo superiore a quello dei componenti da designare, e nominati con decreto rettorale. I componenti del Nucleo eleggono fra i componenti esterni il coordinatore, che è nominato con decreto rettorale.
7. L’incarico di componente del Nucleo di valutazione è, per gli appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell’Ateneo, nonché in soggetti di diritto pubblico e privato ai quali l’Università partecipa.
8. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. Il mandato di componente del Nucleo di valutazione, diverso dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
9. L’Università assicura al Nucleo di valutazione l’autonomia operativa e l’accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
10. Il curriculum dei componenti del Nucleo di valutazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.

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Art. 18 bis - Presidio della Qualità

Art. 18 bis - Presidio della Qualità

1.    L’Ateneo al fine di assicurare la qualità del suo sistema, si avvale di un Presidio della Qualità (PQ) nominato dal Rettore secondo criteri, approvati dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, tali che il Presidio della Qualità sia istituito ed organizzato in modo proporzionato alla numerosità e alla complessità delle attività formative, di ricerca e di terza missione dell’Ateneo.

2.    Il Presidio della Qualità svolge le funzioni relative alle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ), per promuovere e migliorare la qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, nonché tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, coerentemente con gli indirizzi degli Organi di Governo dell’Ateneo, della Politica di Ateneo per la Qualità e delle linee guida dell’ANVUR.

3.    Il Presidio della Qualità è costituito da una componente accademica e da una componente tecnico-amministrativa, entrambe con elevate dotate di competenze e provata esperienza nell’AQ a livello di sistema, di didattica, di ricerca o di terza missione, nonché, da una rappresentanza degli studenti per gli aspetti relativi all’AQ della didattica, designata dal Consiglio degli Studenti. La scelta dei componenti del Presidio della Qualità avviene, ove possibile, nel rispetto del principio della parità di genere.

4.    Il Presidio della Qualità è coordinato da un Presidente, docente di ruolo dell’Ateneo, in possesso di elevate competenze e provata esperienza in materia di Sistemi di Assicurazione della Qualità, nominato dal Rettore con proprio decreto. Il Presidente rappresenta il Presidio della Qualità e ne dirige i lavori.

5.    L’incarico di componente del Presidio della Qualità è incompatibile con quello di componente del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.

6.    Il mandato di componente del Presidio della Qualità per la componente accademica e per quella tecnico-amministrativa dura tre anni ed è rinnovabile; il mandato delle rappresentanze degli studenti dura due anni ed è rinnovabile.

7.    L’Università assicura al Presidio della Qualità l’autonomia operativa e l’accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, nonché la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

8.    Il curriculum dei componenti del Presidio della Qualità è pubblicato sul sito web di Ateneo.

     9.    Le modalità̀ di funzionamento del Presidio della Qualità sono disciplinate da apposito Regolamento.

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Art. 19 - Garante di Ateneo

Art. 19 - Garante di Ateneo

1. Il Garante di Ateneo esamina gli esposti relativi ad atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture o singoli componenti dell’Università.
2. Il Garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l’esposto e, qualora ne ravvisi l’opportunità, trasmette le sue conclusioni all’organo o alla struttura di competenza.
3. Il Garante è scelto tra persone di idonea qualificazione, esterne all’Ateneo, con le quali non sia mai stato posto in essere, in precedenza, un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito, il Garante decade dal proprio ufficio.
4. Il Garante è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e nominato con decreto rettorale. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. L’Università assicura al Garante l’autonomia operativa e l’accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni ritenuti necessari allo svolgimento dei suoi compiti.
6. Il curriculum del Garante è pubblicato sul sito web di Ateneo.

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Art. 20 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 20 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni promuove, garantisce e realizza l’effettiva parità e integrazione tra tutte le componenti operanti nell’Università, valorizza il benessere di chi vi lavora e contrasta le discriminazioni.
2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da regolamento di Ateneo.
3. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

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Art. 21 - Comitato etico di Ateneo

Art. 21 - Comitato etico di Ateneo

1. Il Comitato etico di Ateneo è organo di supporto tecnico-scientifico in materia di etica in ambito sanitario e biologico, con funzione formativa e consultiva.

2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da regolamento di Ateneo.

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Art. 22 - Comitato per lo sport universitario

Art. 22 - Comitato per lo sport universitario

Il Comitato per lo sport universitario sovraintende ai programmi di sviluppo delle attività sportive e agli indirizzi di gestione degli impianti.
Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da regolamento di Ateneo.
La realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati a enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica.
La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

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Art. 23 - Collegio di disciplina

Art. 23 - Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. Il Collegio è costituito da nove componenti effettivi e da tre supplenti, tutti in regime di tempo pieno, ripartiti in numero eguale tra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato. Di essi, due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori a tempo indeterminato sono designati dal Senato Accademico, tra il personale in servizio presso altri Atenei, ove possibile, e sono nominati con decreto rettorale. I rimanenti componenti effettivi e i supplenti sono eletti e nominati con decreto rettorale; l’elettorato attivo è attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, ai professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, e l'elettorato passivo è attribuito, tra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno.
Il presidente di sezione è scelto, ove possibile, tra i componenti esterni.
3. Il collegio opera per sezioni. La prima sezione è composta dai professori di prima fascia ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di prima fascia. La seconda sezione è composta dai professori di seconda fascia ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di seconda fascia. La terza sezione è composta dai ricercatori a tempo indeterminato ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di ricercatori. Ciascuna sezione elegge al suo interno un presidente tra i componenti effettivi.
4. Il Collegio di disciplina dura in carica tre anni; il mandato di componente del Collegio è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del Collegio limitatamente alla parte resasi vacante. Il mandato di componente del Collegio è incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell’Ateneo.
5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.
6. Il Collegio, riunito per sezione competente, uditi il Rettore oppure un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
8. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 7 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
9. Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite da regolamento di Ateneo.
10. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità rimborsi spese.
11. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, l’iniziativa dell’azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi precedenti competono al Decano dei professori ordinari dell’Ateneo.

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