Art. 16 - Incarico di Direttore generale
Art. 16 - Incarico di Direttore generale1. L'incarico di Direttore generale, regolato con contratto di lavoro di diritto privato, è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico deliberato dal Consiglio medesimo, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali.
2. L’incarico è a tempo determinato. Dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta, in assenza di nuovo avviso pubblico.
3. La natura dell’incarico e la determinazione del trattamento economico spettante sono conformi alle norme, ai criteri e ai parametri ministeriali.
4. In caso di conferimento a dipendente pubblico, il collocamento in aspettativa senza assegni, per tutta la durata dell’incarico, è disciplinato dalle norme in materia.
5. La revoca dell’incarico è disposta per gravi irregolarità o inefficienza nell’adempimento dei compiti, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, previa contestazione e nel rispetto del principio del contradditorio, in conformità alle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali.