Art. 18 - Nucleo di valutazione di Ateneo
Art. 18 - Nucleo di valutazione di Ateneo1. L’Università adotta un sistema di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche, gestionali e degli interventi di sostegno al diritto allo studio, nel rispetto del principio di trasparenza, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, la qualità della ricerca svolta dai dipartimenti, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque a nove componenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, in prevalenza estranei ai ruoli dell'Ateneo, nonché da uno a due rappresentanti degli studenti per gli aspetti relativi alla valutazione della didattica, eletti dai rappresentanti degli studenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per lo sport universitario, del Comitato degli studenti presso l’ARDISS e dei Consigli di Dipartimento, al loro interno.
3. Il Nucleo di valutazione verifica, in particolare:
a) la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, avvalendosi anche degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all’articolo 30;
b) l’attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento, nei casi prescritti dalla legge.
4. Competono, altresì, al Nucleo di valutazione, in raccordo con l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture tecniche, amministrative e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, in conformità a regolamento di Ateneo e alle norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
5. Il Nucleo di valutazione esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e da regolamento.
6. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Senato Accademico, tra una rosa di candidati proposta dal Rettore in numero di almeno un terzo superiore a quello dei componenti da designare, e nominati con decreto rettorale. I componenti del Nucleo eleggono fra i componenti esterni il coordinatore, che è nominato con decreto rettorale.
7. L’incarico di componente del Nucleo di valutazione è, per gli appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell’Ateneo, nonché in soggetti di diritto pubblico e privato ai quali l’Università partecipa.
8. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. Il mandato di componente del Nucleo di valutazione, diverso dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
9. L’Università assicura al Nucleo di valutazione l’autonomia operativa e l’accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
10. Il curriculum dei componenti del Nucleo di valutazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.